Cauzioni

Cauzioni e Fidejussioni

Le CAUZIONI sono quei contratti che svolgono la stessa funzione giuridico-economica (e sono quindi sostitutivi) di un’obbligazione in denaro o altri beni reali. Si tratta di una garanzia emessa in sostituzione della cauzione che un determinato soggetto (il contraente del garante) è tenuto a porre, al fine di garantire i propri obblighi finanziari futuri, l’inadempimento degli obblighi assunti a titolo di risarcimento danni
Sono suddivise in:
Fideiussioni relative al contratto principale, che dà origine all’obbligazione di cui è garantito l’adempimento.
I contratti di garanzia autonoma, nei quali il pagamento di determinate somme è garantito indipendentemente dal rapporto sottostante e le eccezioni del debitore principale non sono opponibili al garante salvo eventuali discrepanze

Garanzia Provvisoria:

è la garanzia d’offerta, rappresenta l’obbligo che il garante emittente si assume di pagare all’appaltatore una determinata somma se quest’ultimo, in caso di aggiudicazione, non adempie alle condizioni previste dal bando di gara; vale a dire di firmare il contratto e di rilasciare la Garanzia di Buona Esecuzione (Garanzia Finale o Cauzione di Esecuzione). In pratica, le Cauzioni di Gara vengono rilasciate su richiesta di un appaltatore committente (che coincide con quello che presenta un’offerta nel bando principale) al garante, in modo che quest’ultimo garantisca all’appaltatore che:

L’appaltatore non ritirerà l’offerta prima della chiusura dell’asta.
in caso di aggiudicazione, l’appaltatore firma il contratto commerciale
L’appaltatore emetterà la prevista cauzione di buona esecuzione (garanzia definitiva).
L’utilità di tale garanzia è facilmente comprensibile:
in caso di bando di gara nazionale o internazionale, l’ente organizzatore si assicura che non raggiungono avanzate intenzioni serie, ma soprattutto che l’aggiudicatario non si ritiri. Se l’appaltatore si ritirasse, infatti, chi ha indetto il bando sarebbe costretto a riorganizzare la ricerca, sostenendo quindi costi aggiuntivi, quali l’aggiornamento dei preventivi, i costi aggiuntivi per le indagini preliminari, le perdite dovute all’eventuale aumento dei prezzi dei materiali, le perdite per possibili fluttuazioni dei tassi di cambio e, non ultimo, la perdita di tempo. Pertanto, la partecipazione alla gara è generalmente subordinata al versamento preventivo di una cauzione o, in alternativa, all’emissione di una fideiussione a favore dell’ente aggiudicatore. Anche nella sfortunata ipotesi che l’aggiudicatario si ritiri non ritenendo l’offerta più conveniente o perché nel frattempo non è riuscito a completare l’appalto, o per qualsiasi altro motivo, l’organizzatore potrà recuperare la somma prevista escutendo la Garanzia di Offerta Assicurata a titolo di indennizzo. La Garanzia Provvisoria generalmente accompagna la documentazione di gara. La durata di questo tipo di garanzia è solitamente breve, da tre a sei mesi, al fine di concedere al committente il tempo necessario per valutare le offerte presentate. Tale fideiussione è comunemente richiesta quando l’appaltatore è un ente pubblico. Ciò è previsto dal comma 1 dell’art. 75 del Codice degli appalti pubblici.

Garanzia Definitiva:

Si chiama anche Deposito Finale, Garanzia di Buona Esecuzione o Fideiussione:
a seguito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’aggiudicatario deve presentare una nuova tipologia di garanzia, questa volta relativa alla corretta esecuzione del contratto. La ragione risiede nel fatto che il committente, pur avendo il diritto di controllare la qualità e la conformità delle opere durante la loro esecuzione, ovviamente, soprattutto per gli impianti di grandi dimensioni, può effettuare la verifica finale solo dopo il completamento delle opere. L’impresa appaltante è quindi tenuta a rilasciare una Fideiussione (Garanzia di Buona Esecuzione o Definitiva) da parte di un garante, come è comunemente nota anche nei circuiti internazionali, con la quale si garantisce la corretta esecuzione delle opere, la fornitura di beni o servizi. Si configura come quell’obbligo assunto dal garante emittente, su richiesta di un fornitore di beni o servizi (committente), di effettuare un pagamento al cliente (beneficiario) entro i limiti di una somma di denaro dichiarata o, se previsto nel testo della garanzia, a discrezione del garante, di assicurare l’esecuzione del contratto in caso di inadempimento. In sostanza, l’aggiudicatario dell’appalto ordina alla società che ha emesso la Garanzia Provvisoria di impegnarsi ad effettuare il pagamento di una determinata somma stabilita al cliente beneficiario, o ad assicurare la corretta esecuzione del contratto sottostante. Si precisa inoltre che la garanzia di esecuzione è emessa solo per una parte del valore del contratto. Lo scopo della Garanzia di Esecuzione è quello di fornire al cliente la garanzia circa la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, la fornitura di beni o servizi. Qualora le cose non dovessero andare in tal senso, grazie alla garanzia, il beneficiario può ottenere il pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata o inadeguata esecuzione dei lavori, dalla fornitura di beni o servizi. Tuttavia, la fideiussione per l’esecuzione dei lavori non copre gli oneri che il beneficiario deve sostenere a causa di un’eventuale risoluzione del contratto. Ovvero, quelli relativi alla necessità di indire una nuova gara d’appalto, per far fronte a un eventuale aumento di prezzo verificatosi nel frattempo e per ritardare l’esecuzione di un lavoro programmato con i conseguenti inevitabili disagi.